Normativa spazio calmo
Codice di prevenzione incendi • decreti di riferimento • evoluzione normativa
Riferimenti normativi per lo spazio calmo
Questa pagina raccoglie i principali riferimenti normativi relativi allo spazio calmo, con particolare attenzione al Codice di prevenzione incendi e alla sua evoluzione rispetto alle regole tecniche precedenti.
L’obiettivo non è spiegare nel dettaglio come si progetta uno spazio calmo, ma chiarire da quali testi normativi deriva il concetto, come è cambiata la definizione nel tempo e quale ruolo assume oggi nella disciplina dell’esodo assistito.
Per una panoramica generale sul significato dello spazio calmo, sui requisiti operativi e sulla comunicazione di emergenza, puoi consultare anche la pagina Spazio Calmo Antincendio: cos’è e come funziona. Per gli aspetti applicativi rimanda invece alla pagina progettazione spazio calmo.
Quadro generale
Nel sistema della prevenzione incendi, lo spazio calmo rientra nel tema più ampio dell’evacuazione assistita, cioè dell’insieme delle misure destinate alle persone che non possono completare autonomamente l’esodo.
La disciplina non nasce con un unico testo normativo: il concetto compare dapprima in alcune regole tecniche verticali riferite a specifiche attività e viene poi ricondotto a un impianto più organico con il DM 3 agosto 2015, cioè il Codice di prevenzione incendi.
Per questo motivo, parlare di normativa spazio calmo significa considerare sia:
- le regole tecniche precedenti, che hanno introdotto il concetto in ambiti specifici;
- il Codice di prevenzione incendi, che colloca lo spazio calmo nella strategia generale di esodo.
Definizione di spazio calmo nel Codice di prevenzione incendi
Nel Codice di prevenzione incendi, lo spazio calmo è definito come:
“Luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro”.
Questa formulazione è rilevante perché mette in evidenza la funzione dello spazio calmo all’interno della strategia di esodo:
- è un luogo sicuro temporaneo, quindi non coincide con l’esito finale dell’evacuazione;
- è destinato all’attesa di assistenza;
- serve a consentire il completamento dell’esodo verso il luogo sicuro.
La definizione del Codice è quindi più direttamente collegata alla logica prestazionale dell’esodo assistito e meno legata a una mera collocazione spaziale lungo la via di fuga.
Evoluzione normativa del concetto di spazio calmo
Prima del Codice di prevenzione incendi, lo spazio calmo era già presente in diverse regole tecniche, ma con una formulazione differente.
Nelle discipline precedenti, infatti, ricorre la definizione di spazio calmo come luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Questa impostazione mette l’accento soprattutto sulla collocazione e sulle caratteristiche del luogo.
Con il Codice, invece, la definizione si sposta maggiormente sulla funzione del luogo nell’ambito dell’esodo assistito. Questo passaggio aiuta a distinguere:
- la definizione normativa storica, più descrittiva sotto il profilo spaziale;
- la definizione attuale del Codice, più centrata sulla gestione dell’esodo e dell’assistenza.
Principali decreti di riferimento
Tra i testi che ricorrono più spesso quando si parla di normativa sugli spazi calmi rientrano:
- DM 9 aprile 1994 – attività ricettive turistico-alberghiere;
- DM 18 marzo 1996 – impianti sportivi;
- DM 19 agosto 1996 – locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- DM 18 settembre 2002 – strutture sanitarie;
- DM 22 febbraio 2006 – edifici e locali destinati ad uffici;
- DM 16 luglio 2014 – asili nido;
- DM 3 agosto 2015 – Codice di prevenzione incendi.
Questi riferimenti non hanno tutti lo stesso ruolo: alcuni disciplinano attività specifiche, mentre il Codice di prevenzione incendi fornisce oggi il quadro generale più importante per interpretare il tema all’interno della strategia di esodo.
Per questo motivo, la semplice presenza dello spazio calmo in un elenco di decreti non esaurisce la questione normativa: occorre sempre capire in quale contesto il riferimento è richiamato e con quale funzione.
Come leggere correttamente la normativa
Quando si analizza la normativa sullo spazio calmo, è utile distinguere tre livelli:
- definizione, cioè il significato attribuito allo spazio calmo nel testo normativo;
- campo di applicazione, cioè il tipo di attività o di edificio a cui il testo si riferisce;
- traduzione progettuale, cioè il modo in cui il requisito viene applicato nel caso concreto.
Questa distinzione è importante perché una pagina normativa non deve confondersi con una pagina di progettazione. La norma fornisce il quadro di riferimento e i criteri generali; la progettazione, invece, richiede una valutazione tecnica specifica del singolo edificio, dell’affollamento, delle vie di esodo, delle procedure di emergenza e dei dispositivi di assistenza.
Per la parte più propriamente tecnica e impiantistica del sistema, puoi approfondire anche:
Comunicazione bidirezionale: requisito espressamente richiesto
Nel quadro dei requisiti dello spazio calmo, il sistema di comunicazione bidirezionale merita un’evidenza specifica. Il Codice di prevenzione incendi richiede infatti che lo spazio calmo sia dotato di sistema di comunicazione bidirezionale, così da permettere agli occupanti di segnalare la propria presenza e attendere assistenza in modo coordinato.
Dal punto di vista della lettura normativa, questo aspetto è particolarmente importante perché distingue il sistema di comunicazione dagli altri ausili eventualmente presenti nello spazio calmo. Mentre alcune attrezzature di assistenza possono essere previste in funzione del caso concreto, la comunicazione bidirezionale è il presidio interno espressamente richiesto in modo non eventuale.
Per l’approfondimento tecnico del sistema puoi consultare anche la pagina citofono per spazio calmo e comunicazione bidirezionale.
Domande frequenti
Qual è la definizione di spazio calmo nel Codice di prevenzione incendi?
Nel Codice di prevenzione incendi lo spazio calmo è definito come “luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro”.
La definizione attuale è uguale a quella delle regole tecniche precedenti?
No. Nelle regole tecniche precedenti ricorre la definizione di luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito, mentre il Codice mette più in evidenza la funzione temporanea di attesa e assistenza.
Questa pagina sostituisce una guida alla progettazione dello spazio calmo?
No. Questa pagina chiarisce il quadro normativo. La progettazione richiede invece una valutazione tecnica specifica dell’edificio e della strategia di esodo.
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